In riferimento all’ art. 50 della Legge Regionale n. 31 del 05 dicembre 2008 per interventi in area boschiva, il Parco emette i seguenti provvedimenti autorizzativi.
Autorizzazione alla trasformazione del bosco
Quando si applica: In tutte le aree del Parco dove è presente il bosco, secondo la definizione dell’ art. 42 della L.r. 31/08 :
Sono da considerarsi bosco:
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate;
Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall’ obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’ aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche e abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d’ estensione inferiore sa 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;
Si intende "...per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale."
Tipologia Atto e Termini: Autorizzazione, 180 gg
Documentazione: Richiesta di autorizzazione per opere da realizzarsi in zona forestale, in bollo (€ 14,62 sono esenti gli enti pubblici) indirizzata al Parco.
Le copie da far pervenire al Parco sono cinque destinate a: Corpo Forestale dello Stato, Comune, due al Parco e al richiedente.
Ai sensi della d.g.r. 8/675/2005 “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi” l’estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 mq.
Anche per le trasformazioni temporanee dovranno essere acquisite, sia l'autorizzazione al mutamento d'uso che l'autorizzazione paesaggistica, e dovrà essere predisposto il progetto di compensazione nel caso in cui l'area superi i 100 mq.
Limitatamente al territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30.09.2002 (in ambo i casi anche se compresi in aree protette), la soglia è elevata a 2.000 mq nel caso di:
a) opere di pubblica utilità;
b) viabilità agro-silvo-pastorale;
e a 500 mq nel caso di:
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti, esclusivamente se finalizzati all’attività agricola e ricompresi in aree con destinazione urbanistica “E” (agricola-forestale) di cui alla L. 765/1967.
La soglia deve essere riferita all’intera opera progettata e può essere confermata o ridotta dal piano di indirizzo forestale
In caso di assenza di piano di indirizzo forestale, l’estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 20.000 mq, qualora l’intervento di trasformazione del bosco sia contemporaneamente:
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finalizzato all’eliminazione della colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive in terreni agricoli abbandonati da non oltre 30 anni;
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finalizzato al recupero dell’uso agricolo del terreno, senza ulteriore cambio di destinazione, né realizzazione di edifici di qualsiasi tipo, per almeno 20 anni;
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ricompreso in aree con destinazione urbanistica “E” (agricola-forestale) di cui alla L 765/1967;
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eseguito nel territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30.09.2002, oppure in comuni classificati “collina” da ISTAT ricadenti in aree con “elevato coefficiente di boscosità”.
L'elevazione della soglia a 20.000 mq si applica alle aree protette solo se non in contrasto con quanto stabilito dal piano territoriale del parco o dal piano di gestione della riserva (art. 17 l.r. 86/1983 e s.m.i.)