Con la Legge quadro sulle aree protette, 394/91, quindi con le leggi regionali di recepimento, L.R. 32/96 e L.R. 11/00, di adeguamento della L.R. 86/83, la originaria classificazione di parchi naturali e parchi di cintura metropolitana viene meno; la legge quadro stabilisce così la categoria del “parco naturale” che si va ad affiancare ai “parchi regionali”, con la quale sono automaticamente definiti i parchi lombardi.
Per parco naturale, così come definito al comma 2 dell’art. 2 della L. 394, si intendono quelle aree, all’interno dei parchi regionali, di valore naturalistico ed ambientale che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e delle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
L’art. 16 ter della legge regionale 86/83 precisa che l’individuazione dei parchi naturali comprende le aree agro-forestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali. La perimetrazione del parco naturale è disegnata in rapporto al PTC e tenendo conto delle indicazioni proposte dai criteri regionali.